top of page

𝙉𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙐𝙣𝙞 𝟭𝟭𝟲𝟰𝟰

  • Immagine del redattore: Silvia Fortunati
    Silvia Fortunati
  • 8 mar 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 12 mar 2022

Secondo la 𝙉𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙐𝙣𝙞 𝟭𝟭𝟲𝟰𝟰, del 30 agosto 2016, il #MediatoreFamiliare viene definito:

“Il Mediatore Familiare è una figura terza imparziale e con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima durante e dopo l’evento separativo. Non rientra nei compiti del Mediatore Familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche.

Nota 1: il Mediatore Familiare è sollecitato dalle parti, per la gestione autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari.

Nota 2: il Mediatore Familiare si adopera nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stesi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove presenti, al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

Nota 3: in particolare, il Mediatore Familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del codice del consumatore, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l’aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.


Comments


© 2022 by Dott.ssa Silvia Fortunati, Psicologa Clinica e Mediatrice Familiare 

bottom of page